Giudice Sportivo: ammenda per l'Avellino. Un turno di squalifica per Cancellotti. Due per Monteagudo e uno per Antonazzo della Virtus Francavilla
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo, dopo le gare del weekend. ammenda di 800 euro per l'AVELLINO - si legge- per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 23° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 48° minuto della gara, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 1) e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Una giornata di squalifica anche per il difensore Tommaso Cancellotti, per aver raggiunto il limite di ammonizioni.
Ammenda anche per la Virtus Francavilla, di 200 euro, per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
Inoltre, una giornata di squalifica per Angelo Antonazzo. dirigente della Virtus Francavilla, per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, alzandosi dalla panchina, pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
Due giornate di squalifica a MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva da terra con un calcio sulla 74/214 gamba, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 1).