.

Giudice sportivo: due giornate a Russo. Multata anche la società

di Domenico Fabbricini

La squalifica era attesa dopo l'espulsione rimediata sabato contro il Latina, e così è stato per Raffaele Russo. Il giudice sportivo gli ha comminato due giornate di stop “per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.

Multata anche la società: 1500 euro di ammenda "per avere i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. all’11° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della città della squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto; 2. al 28° minuto del secondo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità del coro sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.)".

Punito per lo stesso motivo il Latina con un'ammenda di 500 euro "per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato: 1. al 16° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto; 2. al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".


Show Player
Altre notizie